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Il Dirigente Scolastico riceve previo appuntamento il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 prenotando mediante il sito:
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Che cosa fa un Dirigente Scolastico?
Ma è meglio chiamarlo Dirigente, Preside o…Direttore?
Cominciamo con la parte “formale”, cioè ciò che la normativa vigente, dalle leggi ai contratti collettivi, definisce come “funzioni” del Dirigente della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, del Dirigente Scolastico.
Il Capo II, Sezione I, del Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, si occupa proprio delle “Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni”. In particolare (ma non solo), l’art.25 “Dirigenti delle istituzioni scolastiche”, delinea l’impianto normativo generale della figura del Dirigente Scolastico.
In estrema sintesi, l’art.25 definisce che il Dirigente Scolastico:
- è inquadrato in ruoli di dimensione regionale e risponde in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale;
- assicura la gestione unitaria dell'istituzione e ne ha la legale rappresentanza;
- è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio;
- ha autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici;
- organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative;
- è titolare delle relazioni sindacali;
- promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni;
- adotta i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
I CCNL dell’Area V – Dirigenti Scolastici integrano alcuni aspetti fondamentali, insistendo, in particolare, sull’importanza dell’Autonomia (DPR n.275 dell’8 marzo 1999) e sulla particolare complessità e specificità del ruolo, caratterizzato:
- dall’essere preposti al corretto ed efficace funzionamento di Istituzioni funzionalmente e giuridicamente autonome, la cui autonomia ha peraltro assunto rilevanza costituzionale ai sensi del Titolo V della Costituzione;
- dall’agire in un contesto dove le responsabilità amministrative e gestionali devono necessariamente integrarsi e rapportarsi ad altri aspetti autonomistici interni all’Istituzione stessa e a libertà anch’esse costituzionalmente sancite;
- dalla pluralità di relazioni istituzionali che, pur nel contesto di una piena autonomia, derivano dall’oggettiva coesistenza di legislazioni esclusive e concorrenti e dalla progressiva innovazione del sistema dell’istruzione.
Oltre a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001 e dal DPR n.275/1999, i CCNL aggiungono che il Dirigente Scolastico promuove e sviluppa l'autonomia sul piano gestionale e didattico; promuove l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all'apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie.
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente Scolastico può avvalersi di docenti da lui individuati (i Collaboratori del Dirigente Scolastico e lo Staff), ai quali possono essere delegati specifici compiti. I CCNL del Comparto Istruzione prevedono che i Collaboratori del Dirigente Scolastico siano al massimo due. La legge n.107 del 13 luglio 2015, al comma 83 del suo unico articolo, prevede che lo Staff sia formato al massimo dal 10% del personale docente individuato nell’organico dell’Autonomia.
Inoltre, il Dirigente Scolastico è coadiuvato dal responsabile amministrativo (il DSGA: Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi), che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dallo stesso Dirigente Scolastico, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'Istituzione Scolastica, coordinando il relativo personale.
Il Dirigente Scolastico presenta periodicamente al Consiglio di Istituto la relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
Come detto, secondo quanto previsto dall’art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001, il Dirigente è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati. Il Dirigente Scolastico, quindi, predispone il Programma Annuale, con la collaborazione del DSGA per la parte economico-finanziaria, portandolo all’approvazione del Consiglio di Istituto e curandone la realizzazione (D.I. n.129 del 28 agosto 2018). Al termine dell’anno finanziario il Dirigente Scolastico sottopone il conto consuntivo, predisposto dal DSGA, all’esame dei Revisori dei Conti e all’approvazione del Consiglio di Istituto.
Il Dirigente Scolastico ha un ruolo di indirizzo per le attività della scuola, per le scelte di gestione e di amministrazione, in modo particolare nell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, così come indicato nell’art.3 del DPR n.275 dell’8 marzo 1999.
I poteri di gestione previsti dalla normativa comportano per il Dirigente Scolastico anche le responsabilità del “datore di lavoro “ (art.2087 del Codice Civile) per ciò che riguarda la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro (D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008, c.d. Testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Il Dirigente Scolastico firma ogni documento della scuola e ne assume la responsabilità.
Ai Dirigenti Scolastici spetta lo svolgimento di numerosi e peculiari incarichi aggiuntivi tra i quali:
- la presidenza delle Commissioni degli Esami di Stato del primo e del secondo ciclo;
- la presidenza di Commissioni di Concorso a cattedre;
- la reggenza di ulteriori istituti scolastici;
- la direzione di corsi di formazione per il personale.
Per i suddetti incarichi spettano al Dirigente Scolastico indennità aggiuntive, fatta eccezione per l’incarico di presidenza delle commissioni giudicatrici degli Esami di Stato del primo ciclo. Tale incarico, pur essendo obbligatorio e aggiuntivo, non comporta compensi né alcun rimborso spese.
Ogni Dirigente Scolastico ha queste, più molte altre, responsabilità, dalle quali derivano moltissime “azioni”. Quindi, rispondere alla domanda iniziale, è quasi impossibile.
Infine: Dirigente, Preside o Direttore? Sicuramente non “direttore”, perché a scuola il “direttore” è il DSGA (come detto più su). Restano Dirigente e Preside: vanno benissimo entrambi, anche se la dicitura “ufficiale” è Dirigente (anche se io preferisco il più nostalgico “preside”).